sanzioni cds - arrotondamenti

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lillo1
00sabato 11 dicembre 2004 15:48
sempre dal sito dell'anci, aggiornamento al 10.12.2004 dei lavori della commissione bilancio sul ddl finanziaria 2005:

All’articolo 42 (regimi speciali e disposizioni varie) sono stati approvati quattro emendamenti:
· la pubblicità realizzata negli impianti sportivi con capienza sotto i 3000 posti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche è da considerarsi - ai fini dell’imposta sugli spettacoli - in rapporto di occasionalità rispetto all’evento sportivo organizzato;
· prevista la sospensione della procedura di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto gravante sulle accise relative ai beni oggetto di alcuni procedimenti penali;
· dal 1° gennaio 2005 è previsto l’arrotondamento all’unità dell’euro per eccesso delle sanzioni amministrative pecuniare presenti nel codice della strada.
cicolex
00sabato 11 dicembre 2004 19:20
Curioso, che fine hanno fatto le regole stabilite dal Regolamento n. 1103/97 del Consiglio dell'Unione europea del 17 giugno 1997, articoli 4, 5 e 6?

La regola per l'arrotondamento è la seguente: se il terzo decimale è uguale o maggiore di 5, arrotondo al centesimo superiore; se è inferiore a 5 arrotondo al centesimo inferiore. Quindi: 11,541 = 11,54; 11,545 = 11,55; 11,558 = 11,56
cicolex
00domenica 12 dicembre 2004 09:50
Re: Re:

Scritto da: marco panaro 12/12/2004 0.28


Non capisci Cico, è per tenere a bada l'inflazione! [SM=g27812] [SM=g27826]



O per fare entrare più soldi ai Comuni? [SM=g27812] [SM=g27816]
Giuseppe Debenedetto
00domenica 12 dicembre 2004 11:23
Re:

Scritto da: cicolex 11/12/2004 19.20
Curioso, che fine hanno fatto le regole stabilite dal Regolamento n. 1103/97 del Consiglio dell'Unione europea del 17 giugno 1997, articoli 4, 5 e 6?

La regola per l'arrotondamento è la seguente: se il terzo decimale è uguale o maggiore di 5, arrotondo al centesimo superiore; se è inferiore a 5 arrotondo al centesimo inferiore. Quindi: 11,541 = 11,54; 11,545 = 11,55; 11,558 = 11,56



Per come è scritta la disposizione, non si tratta di un arrotondamento della terza cifra decimale ma "all'unità dell'euro per eccesso".
Quindi, se la sanzione è di 35,60 o di 35,20 dall'1/1/2005 sarà di 36 euro.
Ergo, più soldi nelle casse dei comuni (e meno in quelle degli "sventurati" contravventori !).
cicolex
00domenica 12 dicembre 2004 14:43
Rileggendo, credo che tu abbia ragione!
Incentiviamo ancora di più le contravvenzioni, non sono già abbastanza assurdi i metodi di incasso dei comuni...[SM=g27826]
Giuseppe Debenedetto
00domenica 12 dicembre 2004 16:27
Re:

Scritto da: cicolex 12/12/2004 14.43
Incentiviamo ancora di più le contravvenzioni, non sono già abbastanza assurdi i metodi di incasso dei comuni...[SM=g27826]



[SM=g27822]
lillo1
00lunedì 10 gennaio 2005 10:00
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza ha emanato la circolare 300/A/1/36006/ 101/3/3/14 del 30 dicembre 2004 avente ad oggetto le modifiche apportate dalla Finanziaria 2005 al Codice della strada, riguardanti gli aggiornamenti delle sanzioni amministrative pecuniarie

Aggiornamento sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 195, comma 3 del decreto
legislativo 30.4.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle
Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato
N. 300/A/1/36006/101/3/3/14 Roma 30 dicembre 2004
Per opportuna conoscenza si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
305 - Serie Generale del 30 dicembre 2004 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 22 dicembre
2004 che, ai sensi dell’articolo 195, comma 3, C.d.S, dispone l’adeguamento biennale delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada e che troverà applicazione dal
prossimo 1° Gennaio 2005.
Il decreto ha individuato, altresì, una serie di norme, entrate in vigore in data successiva al 1.1.2003,
le cui sanzioni non sono oggetto di adeguamento.
Per semplificare l’attività di riscossione e limitare la possibilità di errori nei pagamenti da parte
dell’utenza, l’articolo 1, comma 529, della c.d. Legge Finanziaria 2005, in corso di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ha introdotto nell’articolo 195 C.d.S. il comma
3-bis che impone, a decorrere dal 1 gennaio 2005, l’arrotondamento della misura delle sanzioni
amministrative pecuniarie all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a
50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite (es. 50,01 diventa 50,00; 50,50
diventa 51,00; 50,98 diventa 51,00).
La norma richiamata deve essere applicata in sede di irrogazione della sanzione. Ne consegue che il
decreto ministeriale di cui all’art. 195 C.d.S. continuerà a calcolare l’entità delle sanzioni
amministrative considerando anche eventuali numeri decimali, mentre sul verbale di contestazione
o nella ordinanza ingiunzione di pagamento la somma deve subire gli aggiustamenti sopra delineati.
Inoltre il tenore del comma 3-bis dell’art. 195 C.d.S., introdotto dalla Legge Finanziaria 2005, deve
essere interpretato in un’ottica di semplificazione delle procedure e del rapporto con l’utenza, nel
senso che l’arrotondamento in argomento investe tutte le sanzioni amministrative previste dal
Codice della Strada, ancorché non siano state ancora oggetto di aggiornamento ai sensi dell’art.
195, comma 3 C.d.S.
Per immediatezza di consultazione ed uniformità di comportamento, in allegato alla presente sono
riportati gli importi delle sanzioni pecuniarie oggetto di adeguamento da parte del richiamato
decreto ministeriale, per ciascuno dei quali è stato già calcolato l’arrotondamento. Analoga
operazione di arrotondamento è stata effettuata per le sanzioni amministrative che non sono state
oggetto di adeguamento.
L’arrotondamento all’unità di euro opera solo sulle sanzioni edittali e, quindi, non interviene sulle
somme che costituiscono eventuale risultato di operazioni di divisione rispetto ai valori minimi o
massimi previsti dal Codice. Perciò, a titolo esemplificativo, non sono oggetto di arrotondamento le
somme da iscrivere a ruolo ai sensi dell’art. 203, comma 3, C.d.S. (metà del massimo edittale) o
quelle richieste a titolo di cauzione ai sensi dell’art. 207, comma 2, C.d.S. (metà del massimo
edittale), o la sanzione di cui all’art. 193, comma 3, C.d.S. (un quarto della sanzione indicata al
comma 2). L’importo di tali somme qualora presentino valori decimali, continua ad essere
arrotondato secondo le regole generali al centesimo di euro (es. 69,666 diventa 69,67; 69,664
diventa 69,66; 69,665 diventa 69,67).
Anche se, per effetto dell’arrotondamento sopraindicato, saranno minori le problematiche connesse
a casi di pagamento insufficiente o erroneo, soprattutto per la prima fase di applicazione dei nuovi
importi delle sanzioni amministrative, si richiama l’attenzione dei Compartimenti della Polizia
Stradale, sul contenuto della circolare del Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli Affari Interni
e Territoriali, n. M/2413/13 del 20 novembre 2003 (applicazione dell'art. 389 del Regolamento di
Esecuzione C.d.S.) trasmessa a Codesti Uffici con nota n. 300/A/45864/101/20/21/10 del 15
dicembre 2003, che, nella gestione amministrativa dei verbali, evidenziava l’esigenza di tener
adeguatamente in considerazione i possibili errori in cui l’utenza poteva incorrere nell’effettuazione
del pagamento in misura ridotta, soprattutto quando assolutamente irrisoria appariva la differenza
tra quanto effettivamente versato e quanto richiesto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
Per ogni utilità, si comunica che copia della presente circolare sarà pubblicata anche sul sito
www.poliziadistato.it.
IL DIRETTORE CENTRALE
Piscitelli
marco panaro
00lunedì 10 gennaio 2005 10:14
"Inoltre il tenore del comma 3-bis dell’art. 195 C.d.S., introdotto dalla Legge Finanziaria 2005, deve
essere interpretato in un’ottica di semplificazione delle procedure e del rapporto con l’utenza..."

sarà...
lillo1
00lunedì 10 gennaio 2005 11:27
bella, vero??? [SM=g27825]
marco panaro
00martedì 10 luglio 2007 11:29
Corte costituzionale della Repubblica italiana, Ordinanza 264/2007

    Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la valutazione della congruità della sanzione appartiene alla discrezionalità del legislatore, con il solo limite della manifesta irragionevolezza (si vedano, in tal senso, da ultime, la sentenza n. 144 del 2005; le ordinanze n. 319 e n. 323 del 2002; n.1, n. 18, n. 172, n. 234 del 2003; la n. 212 e la n. 109 del 2004; la n. 262 del 2005), non potendo la Corte sostituirsi al legislatore nella quantificazione discrezionale delle sanzioni (in tal senso, ordinanze n.  44 del 1995, n. 190 del 1997, n. 274 e n. 279 del 2002);


    Il comma 8 dell'art. 142 del d.lgs. n. 285 del 1992 non può ritenersi irragionevole, dato che il sistema sanzionatorio previsto dall'art. 142, articolato in tre distinte “fasce” sanzionatorie, consente al giudice, in relazione alla crescente gravità delle possibili violazioni all'interno di ciascuna “fascia” di graduare la pena tra un minimo e un massimo, con la conseguenza che egli ha tutte le possibilità di dosare la pena in relazione alle diverse velocità raggiunte e, in generale, alle possibili diverse gravità delle condotte accertate.

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