ricorso al prefetto

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lillo1
00martedì 16 settembre 2008 21:26
ma vi risulta che da qualche parte sia scritto che il prefetto ha qualche forma di controllo sugli atti (deliberativi) degli enti locali?
a me non risulta, ma siccome in questo comune me ne capitano di tutti i colori non sono più sicura di niente...

ferrari.m
00martedì 16 settembre 2008 23:14
A me viene in mente questo:

Art. 135 - Comunicazione deliberazioni al prefetto

1. Il prefetto, nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge o a lui delegati dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora ritenga, sulla base di fondati elementi comunque acquisiti, che esistano tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti, cottimi, noli a caldo o contratti similari per la realizzazione di opere e di lavori pubblici, ovvero quando sia necessario assicurare il regolare svolgimento delle attività delle pubbliche amministrazioni, richiede ai competenti organi statali e regionali gli interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge.

2. Ai medesimi fini indicati nel comma 1 il prefetto può chiedere che siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni degli enti locali relative ad acquisti, alienazioni, appalti ed in generale a tutti i contratti, con le modalità e i termini previsti dall'articolo 133, comma 1. Le predette deliberazioni sono comunicate al prefetto contestualmente all'affissione all'albo.

Michele Dei Cas
00mercoledì 17 settembre 2008 08:54
La corte suprema della Val di Giust ha sentenziato che, non esistendo più il controllo preventivo di legittimità, l'art. 135 è da considerarsi implicitamente abrogato, così come gli artt. 126 e seguenti. La sentenza è passata in giudicato.
lillo1
00mercoledì 17 settembre 2008 09:44
si. l'art. 135 del tuel me lo ricordavo anche io. ma, a parte la considerazione che non esiste più il controllo preventivo, mi pare che il potere di intervento del prefetto si riferisse a ipotesi ben determinate (tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti, cottimi, noli a caldo o contratti similari per la realizzazione di opere e di lavori pubblici; assicurare il regolare svolgimento delle attività delle pubbliche amministrazioni) e non fosse configurato come un potere generale di sindacare la legittimità degli atti ammistrativi degli enti locali.
resta l'art. 138, cioè il potere di Annullamento straordinario da parte del governo degli atti degli enti locali viziati da illegittimità, ma anche questo mi pare un potere circoscritto a cose gravi (a tutela dell'unità dell'ordinamento)

nella fattispecie, per capirci, l'illegittimità contestata dal consigliere di minoranza è che si è proceduto a votazione palese in un caso in cui il regolmento prevedeva la votazione segreta. peraltro, il sindaco aveva espressamente chiesto ai consiglieri se volevano votare con la scheda (che era stata distribuita), e tutti avevano concordato sull'inutilità di mettere in piedi l'ambaradan.
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