ordinanza di demolizione e acquisizione dell'area al patrimonio comunale

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marco panaro
00martedì 2 gennaio 2007 15:52
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
MILANO - SEZIONE II


Ordinanza 14 Dicembre 2006


Con riferimento alla paventata acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime in caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione, il Comune intimato non ha dato adeguata contezza delle ragioni che giustificherebbero l’acquisizione (eventuale) di una superficie così ampia, pari a dieci volte quella corrispondente all’area sulla quale sono state realizzate le opere abusive.

Sebbene l’art. 31, comma 3, del DPR 380/2001 riconosca tale potere in capo al Comune, l’ente territoriale, nel caso in cui intenda acquisire una superficie molto più ampia di quella interessata dalle opere abusive, è comunque tenuto a esternare le ragioni di una scelta particolarmente gravosa per il soggetto privato.

[Modificato da marco panaro 02/01/2007 15.52]

marco panaro
00martedì 13 marzo 2007 12:38
T.A.R. Lombardia, Sez. 2^ - sent. 15/2/2007, n. 267 - Raggi / Comune di Lentate sul Seveso
L’accertamento della (incontestata) inottemperanza all’ingiunzione di demolizione - ingiunzione ormai consolidata per perenzione dell’impugnativa e a sua volta consequenziale ad un diniego di condono non impugnato - non è impugnabile in sede giurisdizionale, trattandosi di atto ad efficacia meramente dichiarativa, che si limita ad esternare e formalizzare l’effetto (acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale) già verificatosi, in base allo stesso ordine, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (cfr. Cons. giust. amm. 15.2.99 n. 32; Cass. pen. 3^, 29.5-6.8.03 n. 33297).
marco panaro
00venerdì 11 maggio 2007 11:29
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE, sent. 1821/2007
Il termine previsto dall'art. 4 l. n. 47 del 1985, e nella Regione Puglia quello di cui all’art.41 1° comma della L.R.56/80, entro cui il comune, dopo la emissione della ordinanza di sospensione dei lavori abusivi, deve emanare i provvedimenti definitivi diretti a reprimere l'abuso edilizio accertato, designa solo il termine della legale durata del provvedimento di sospensione dei lavori, trascorso il quale lo stesso perde la sua efficacia; la scadenza di detto termine, tuttavia, non priva il comune del potere di adottare i provvedimenti definitivamente repressivi della violazione edilizia perpetrata, pur dopo il decorso dello stesso termine, nè l'inosservanza di esso consente comunque la prosecuzione dei lavori da parte dell'esecutore delle opere ritenute abusive.
Da ciò consegue che l'avvenuto decorso di tale termine senza la adozione dei provvedimenti definitivi enunciati dalle norme citate, non rende illegittimo né l'ordine di sospensione dei lavori già emesso, né il successivo definitivo provvedimento repressivo dell'abuso che sia stato emanato pur dopo la scadenza dello stesso termine.
lillo1
00sabato 8 marzo 2008 20:47
tar lazio - roma - sezione 2 bis - 4 marzo 2008 - n. 2070

Il ricorso (avverso l'ordinanza di immissione in possesso ed il verbale di accertamento del tecnico comunale, di inottemperanza all'ordine di demolizione), andrebbe valutato alla luce del principio più volte affermato dalla Sezione V del Consiglio di Stato (per tutte, in termini, Cons. Stato, Sez. V, 10 gennaio 2007, n. 40 e 26 maggio 2003, n. 2850) secondo cui il provvedimento di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e quello successivo di acquisizione gratuita delle opere abusive e dell'area di sedime debbono considerarsi consequenziali, connessi e conseguenti all'ordine di demolizione delle opere e ripristino dello stato primitivo dei luoghi, con la conseguenza che non sono autonomamente impugnabili, in mancanza di impugnazione dell'atto con cui si ingiunge la demolizione (nel caso in contestazione l’ordinanza sindacale di demolizione n. 34 è stata emessa il 1.2.1997 e notificata il 5.2.1997, allo stato non impugnata con separato ricorso).
Nonostante ciò il Collegio ritiene che, comunque, i motivi di censura sono privi di pregio.
Gli argomenti difensivi, con cui si assume che il provvedimento adottato dal Comune di Zagarolo è addirittura nullo, non sono condivisi per l’assorbente ragione che lo stesso atto non ha natura costitutiva degli effetti acquisitivi da parte dell’Amministrazione resistente, bensì semplicemente dichiarativi di un effetto derivante direttamente dalla legge (Cfr. TAR Campania, Sede di Napoli, Sez. III, 10 aprile 2007 n. 3198).
Ciò determina, ai fini della legittimità dell’atto impugnato, l’irrilevanza della circostanza dedotta in giudizio secondo la quale la sua notifica sia stata diretta al sig. Borzi Romolo, ormai defunto, invece che ai suoi eredi.
Per tutte le ragioni espresse, il Collegio respinge il ricorso perché infondato.
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