TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE, sent. 1821/2007
Il termine previsto dall'art. 4 l. n. 47 del 1985, e nella Regione Puglia quello di cui all’art.41 1° comma della L.R.56/80, entro cui il comune, dopo la emissione della ordinanza di sospensione dei lavori abusivi, deve emanare i provvedimenti definitivi diretti a reprimere l'abuso edilizio accertato, designa solo il termine della legale durata del provvedimento di sospensione dei lavori, trascorso il quale lo stesso perde la sua efficacia; la scadenza di detto termine, tuttavia, non priva il comune del potere di adottare i provvedimenti definitivamente repressivi della violazione edilizia perpetrata, pur dopo il decorso dello stesso termine, nè l'inosservanza di esso consente comunque la prosecuzione dei lavori da parte dell'esecutore delle opere ritenute abusive.
Da ciò consegue che l'avvenuto decorso di tale termine senza la adozione dei provvedimenti definitivi enunciati dalle norme citate, non rende illegittimo né l'ordine di sospensione dei lavori già emesso, né il successivo definitivo provvedimento repressivo dell'abuso che sia stato emanato pur dopo la scadenza dello stesso termine.