Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.
Sede di Milano – Prima Sezione
Sentenza n. 44 depositata il 16.1.2007
L’art. 12, comma 4, della Legge reg. n. 13 del 1996 dispone che
«Sono ineleggibili a Sindaco coloro i quali siano Sindaci o Amministratori o consulenti di imprenditori o società fornitrici delle ALER od operanti in concorrenza con le stesse».
In proposito si deve osservare che nonostante la sua formulazione (che sembrerebbe solo vietare la nomina a sindaco dell’ALER di chi sia sindaco di società fornitrici dell’Ente o concorrenti di queste ultime società), l’art. 12, comma 4, della legge reg. n. 13 del 1996, va interpretato nel senso che – con tale disposizione – si è inteso, sia pure sinteticamente, esprimere un principio più ampio e generale: quello cioè della incompatibilità sia in potenza (all’atto cioè della nomina), sia in atto (nel corso cioè dello svolgimento del mandato) tra la carica di sindaco dell’ALER e quella di amministratore, sindaco, o consulente di soggetti privati che possono avere (e spesso hanno) rapporti di carattere economico tra di loro.
Una forma, forse particolarmente rigorosa, di incompatibilità, diretta ad evitare, in radice, ogni possibile conflitto di interessi e ad assicurare la massima trasparenza nell’azione del soggetto pubblico.
Del resto, una soluzione del genere appare più che giustificata dai poteri che nell’ambito di un organismo societario competono al collegio sindacale e al singolo sindaco
Se, invero l’art. 2403 cod. civ., nel definire i doveri del collegio sindacale specifica che
«Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento», il successivo art. 2403-bis, nell’elencare i poteri del collegio sindacale, specifica, al comma primo, che «I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo» e, al secondo comma chiarisce che
«Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari …», e, pertanto, come ha avuto occasione di affermare il Supremo Collegio
«l'obbligo di vigilanza dei sindaci non è limitato allo svolgimento di compiti di mero controllo contabile e formale, ma si estende anche al contenuto della gestione, atteso che la previsione della prima parte del primo comma dell'art. 2403 cod. civ. va combinata con quelle del terzo e quarto comma del medesimo articolo, che conferiscono al collegio sindacale il potere - che è anche un dovere, da esercitare in relazione alle specifiche situazioni - di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati fatti». (Sez. I, sent. n. 5263 del 7 maggio 1993)