ineleggibilità e incompatibilità amm.ri - riflessioni dell'UPI

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lillo1
00giovedì 28 luglio 2005 22:35
INELEGGIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’
DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI
Roma, 16 giugno ’05
Premessa
L’Unione Province d’Italia ritiene opportuno proporre una riflessione complessiva che coinvolga la revisione dell’intera disciplina delle incompatibilità e ineleggibilità degli amministratori locali, che mostra alcune incongruenze e che non ha trovato adeguata soluzione nel Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, poiché alcune disposizioni sull’ineleggibilità e sull’incompatibilità si rinvengono in altre leggi.
La disciplina legislativa sull’ineleggibilità e sull’incompatibilità
Il TUEL, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha riunito la disciplina generale delle cause ostative alla candidatura, eleggibilità e compatibilità alle cariche degli organi di governo degli enti locali nella parte I, titolo III, capo II, con il titolo “Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità”.
Le disposizioni sono ordinate negli articoli da 55 a 70 del Testo unico, seguono un criterio razionale che cerca di rendere agevole l’interpretazione di norme previste da fonti diverse, che hanno bisogno oggi di un intervento di riordino.

In particolare emerge quanto segue:
A. Testo Unico
- Non esiste incompatibilità tra Sindaco e Presidente di Provincia.
- La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della nomina (art. 64 TUEL).
- Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale. Le cariche di consigliere provinciale e comunale, sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune. (art. 65
TUEL).
- L’accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta per i sindaci con popolazione superiore a 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalla cariche elettive ricoperte (art. 62 TUEL).

B. Legislazione nazionale
- Non sono eleggibili a Deputati e Senatori i presidenti delle giunte provinciali ed i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata delle Camere. In caso di scioglimento anticipato delle Camere, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento in GU (art. 7 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 – TU leggi per elezione Camera Deputati – e art. 5 T.U. 20 dicembre 1993, n. 533 – leggi per
elezione del Senato della Repubblica)
- La Giunta per le elezioni della Camera dei Deputati ha dichiarato tuttavia compatibile con il mandato parlamentare la carica di sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti (seduta del 2 ottobre 2002). Da questa scelta della Giunta consegue che ogni Parlamentare si può candidare a Sindaco o a Presidente di Provincia e ricoprire le due cariche pubbliche, mentre l’inverso non può avvenire.
- La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella si
Presidente di Provincia e Sindaco di comune con popolazione superiore a
15.000 abitanti (art. 6 L. 18/79 modificato dalla L. 90/2004).
C. Legislazione regionale

- Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo (Art. 122 Cost., così modificato dall’art. 1 della Legge Cost. n. 1 del 1999).

- A seguito dell’approvazione della legge costituzionale n. 1 del 1999, l’art. 122 della Costituzione il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione. Si teme la possibilità di un contrasto della legislazione regionale con l’art. 117 Cost., c. 2, lett. p).

I possibili interventi legislativi
E’ di fondamentale importanza affrontare alcune questioni che non trovano soluzione nel T.U. e nelle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e ineleggibilità, attraverso una disciplina chiara che eviti discriminazioni tra le diverse cariche pubbliche. La scelta di ricondurre in una sede unitaria tutto il regime delle ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori locali è giustificata anche
dall’esigenza di scongiurare il pericolo di invasione da parte della legislazione regionale sulla materia degli organi di governo.
Al riguardo, occorre considerare che nel dibattito parlamentare per la conversione del DL 44/05 vi è stato il tentativo di inserire disposizioni di modifica del TU enti locali proprio in materia di ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori locali ed è stato approvato, al Senato, un ordine del giorno che richiede al Governo di porre
ordine alla materia.

Di fronte al groviglio di diverse disposizioni normative in materia occorre innanzitutto ricondurre le diverse esigenze e le diverse fattispecie esaminate nell’ambito dell’istituto dell’incompatibilità rivedendo in questo senso l’art. 65 del TU 267/00.
Tale intervento di modifica può essere operato anche in sede di revisione delle disposizioni del Testo unico degli Enti locali, nell’ambito del percorso di attuazione della delega prevista dalla legge 131/03 ed è, senza dubbio, coerente con quanto previsto dalla letere p) dell’art. 117, comma 2, della Costituzione.

I punti da affrontare in una nuova disciplina dell’incompatibilità sono i seguenti:
- incompatibilità sindaco-presidente di Provincia;
- incompatibilità sindaco/Presidente di Provincia-Ministro;
- incompatibilità deputato/senatore-sindaco/presidente di provincia;
- incompatibilità sindaco/Presidente di Provincia/parlamentare europeo
(oggi disciplinata dalla L 18/79 modificata dalle L 78/2004 e 90/2004);
- incompatibilità sindaco/presidente di provincia – amministratore società
che gestiscono i patti territoriali e i contratti d’area o altre società di gestione controllate da enti locali.
Un intervento sulla disciplina dell’incompatibilità del TU enti locali non è tuttavia sufficiente a risolvere tutti i problemi esistenti, poiché permarrebbe comunque una disciplina discriminatoria in materia di ineleggibilità prevista dalle leggi elettorali per la quale i Sindaci (dei Comuni oltre 20.000 abitanti) e i Presidenti di Provincia non
potrebbero comunque candidarsi al Parlamento, mentre i Deputati e i Senatori potrebbero candidarsi a Sindaco o Presidente di Provincia.
Anche in vista delle prossime elezioni politiche, occorre prevedere un’esplicita modifica nelle leggi elettorali per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica (art. 7 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 “TU leggi per elezione Camera Deputati” e art. 5 T.U. 20 dicembre 1993, n. 533 “leggi per elezione del Senato della Repubblica”)
per trasformare l’ineleggibilità - oggi prevista - in incompatibilità, coerentemente a quanto oggi previsto per l’elezione del Parlamento europeo.
Si propone pertanto il seguente emendamento all’art. 7 del Decreto del Presidente della repubblica 30 marzo 1957, n. 361 “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati”:
- sopprimere le lettere b) e c) all’art. 7 del DPR 361/57;
- aggiungere alla fine dell’art. 7 il seguente comma: “La carica di Deputato è incompatibile quella di: a) Presidente di Provincia; b) Sindaco di Comune
con popolazione superiore a 15.000 abitanti.”

marco panaro
00giovedì 25 gennaio 2007 15:59
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.
Sede di Milano – Prima Sezione
Sentenza n. 44 depositata il 16.1.2007


L’art. 12, comma 4, della Legge reg. n. 13 del 1996 dispone che «Sono ineleggibili a Sindaco coloro i quali siano Sindaci o Amministratori o consulenti di imprenditori o società fornitrici delle ALER od operanti in concorrenza con le stesse».
In proposito si deve osservare che nonostante la sua formulazione (che sembrerebbe solo vietare la nomina a sindaco dell’ALER di chi sia sindaco di società fornitrici dell’Ente o concorrenti di queste ultime società), l’art. 12, comma 4, della legge reg. n. 13 del 1996, va interpretato nel senso che – con tale disposizione – si è inteso, sia pure sinteticamente, esprimere un principio più ampio e generale: quello cioè della incompatibilità sia in potenza (all’atto cioè della nomina), sia in atto (nel corso cioè dello svolgimento del mandato) tra la carica di sindaco dell’ALER e quella di amministratore, sindaco, o consulente di soggetti privati che possono avere (e spesso hanno) rapporti di carattere economico tra di loro.
Una forma, forse particolarmente rigorosa, di incompatibilità, diretta ad evitare, in radice, ogni possibile conflitto di interessi e ad assicurare la massima trasparenza nell’azione del soggetto pubblico.

Del resto, una soluzione del genere appare più che giustificata dai poteri che nell’ambito di un organismo societario competono al collegio sindacale e al singolo sindaco

Se, invero l’art. 2403 cod. civ., nel definire i doveri del collegio sindacale specifica che «Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento», il successivo art. 2403-bis, nell’elencare i poteri del collegio sindacale, specifica, al comma primo, che «I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo» e, al secondo comma chiarisce che «Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari …», e, pertanto, come ha avuto occasione di affermare il Supremo Collegio «l'obbligo di vigilanza dei sindaci non è limitato allo svolgimento di compiti di mero controllo contabile e formale, ma si estende anche al contenuto della gestione, atteso che la previsione della prima parte del primo comma dell'art. 2403 cod. civ. va combinata con quelle del terzo e quarto comma del medesimo articolo, che conferiscono al collegio sindacale il potere - che è anche un dovere, da esercitare in relazione alle specifiche situazioni - di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati fatti». (Sez. I, sent. n. 5263 del 7 maggio 1993)
lillo1
00giovedì 25 gennaio 2007 16:48
scusate l’ignoranza.. ma che cosa sono le ALER? [SM=g27833]
ferrari.m
00venerdì 26 gennaio 2007 10:36
Credo si tratti degli ex IACP (ALER=Azienda Lombarda Edilizia Residenziale).
In Emilia-Romagna sono ACER (Azienda Casa Emilia-Romagna)
marco panaro
00martedì 30 gennaio 2007 16:15
Esattamente.
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