imposta di registro ridotta per i beni paesaggistici

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lillo1
00lunedì 26 marzo 2007 19:09
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 60 del 23 marzo 2007, ha chiarito che l’abbattimento dell’imposta di registro dal 7 al 3% non spetta solo per il trasferimento dei beni vincolati a causa delle loro caratteristiche storico-artistiche ma l’agevolazione va riconosciuta anche al trasferimento dei “beni paesaggistici”.
I beni paesaggistici sono disciplinati dal Codice Civile e sono costituiti da quelli definiti tali dalla legge come i territori costieri, i corsi d’acqua e quelli pei i quali vi è stata la dichiarazione di notevole interesse pubblico tra cui gli immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica, le ville, i parchi e i giardini che si distinguono per la loro non comune bellezza,le bellezze panoramiche considerate come quadri o i belvedere, le zone d’interesse archeologico.
Per usufruire dell’aliquota del 3% l’acquirente deve dichiarare, nell’atto di acquisto, gli estremi della dichiarazione di notevole interesse pubblico del bene e la sua risultanza nei registri immobiliari.
Se la dichiarazione di notevole interesse pubblico non è ancora stata emanata, l’acquirente deve presentare, contestualmente all’atto da registrare, un’attestazione da parte dell’Amministrazione per i beni culturali e ambientali, da cui risulti che è in corso la procedura di rilascio di questa dichiarazione.
L’agevolazione è revocata se, entro due anni dalla data di registrazione dell’atto, non viene documentato l’avvenuto rilascio della dichiarazione di notevole interesse pubblico del bene paesaggistico.
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