Trasporto scolastico dei disabili: competenze

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lillo1
00giovedì 9 marzo 2006 14:46
La competenza per il trasporto scolastico di alunni disabili frequentanti la scuola secondaria non è dei comuni ma delle province.

A stabilirlo, la sentenza del Tar Salerno n. 167 dello scorso 22 febbraio 2006. Il Tribunale si è dovuto pronunciare su due questioni: a) se esista il rivendicato diritto al trasporto gratuito a favore di disabili che non frequentino la scuola dell’obbligo; b) quale sia l’Amministrazione intestataria del relativo obbligo di provvedere.
Quanto al primo punto, i giudici amministrativi hanno ritenuto l’esistenza di un diritto al trasporto gratuito per i disabili anche oltre la scuola dell’obbligo ed hanno richiamato in proposito la sentenza Della Corte Costituzionale 3 giugno 1987, n. 215, con cui si dichiarò l’illegittimità dell’art. 28, terzo comma, L.. n. 118/71 nella parte in cui si limitava a prevedere che la frequenza delle scuole superiori e dell’università fosse semplicemente “facilitata”, piuttosto che, alla luce dei valori costituzionali coinvolti, “assicurata”. Quanto al secondo punto, il decreto legislativo n. 112/98, nell’ambito della “distribuzione” delle competenze tra gli enti coinvolti, in attuazione della l. n. 59/97,all’art 139 stabilisce che “il supporto organizzativo” all’integrazione scolastica nelle scuole superiori deve essere assicurato dalle province. In particolare la citata disposizione stabilisce che le competenze in tema di “servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio” alle Province, in relazione all’istruzione secondaria superiore, ed ai Comuni, in relazione agli altri gradi di scuola.

lillo1
00sabato 14 giugno 2008 17:48
la corte dei conti - sezione controllo - della lombardia conferma

il fatto che venga posto un quesito alla corte dei conti (da parte di un sindaco) mi fa capire che anche nel resto d'italia, e non solo in piemonte, le provincie fanno orecchio da mercante su questo problema e non cacciano un quattrino. ù

Parere Corte dei Conti - sezione controllo Lombardia - 18 febbraio 2008, n.5

(...)

Nel merito la questione sottoposta alla Sezione riguarda la individuazione del soggetto tenuto ad assicurare il servizio di assistenza scolastica agli alunni portatori di handicap, confrontandosi le tesi che esso rientri tra i servizi a tutela della persona e della comunità, intestate al comune, ovvero costituisca supporto organizzativo per l’integrazione scolastica nelle scuole superiori, di competenza delle province.

La fattispecie prospettata dal comune di Brembate è peraltro più articolata in quanto l’Ente afferma di aver sempre assicurato il servizio di assistenza scolastica agli alunni portatori di handicap. In generale va affermato che l’art. 139 del D.Lgs 112/98 in attuazione della L. n. 59/97, espressamente stabilisce nella distribuzione della competenza tra gli enti coinvolti che il supporto organizzativo all’integrazione scolastica nelle scuole superiori deve essere assicurato dalle province.

Indubbiamente il servizio di trasporto abitazione – sede scolastica rientra nella nozione di “supporto organizzativo”.

Va pertanto in generale affermato che la provincia ha l’obbligo di attivarsi per lo svolgimento del servizio.


Nel quesito formulato a questa Sezione, il Comune ha altresì posto in evidenza che nell’attualità rende il servizio in favore di un portatore di handicap. Si tratta di un aspetto che non può essere trascurato. Va affermato, infatti, che la frequenza della scuola anche superiore costituisce un diritto costituzionalmente garantito per i portatori di handicap, in modo che sia assicurato la loro piena integrazione scolastica per tutti gli aspetti necessari per l’effettivo esercizio del diritto.

Ne consegue che, anche in forza del principio di sussidiarietà, non può essere interrotto un servizio reso, interruzione costituente una immotivata lesione di un diritto costituzionalmente garantito.

In diversi termini va risolto il problema degli oneri economici. Per quanto si è innanzi detto il costo del servizio va addossato alla Provincia, alla quale il Comune chiederà il rimborso della spesa sostenuta sino al momento in cui l’ente obbligato non provvederà in proprio al servizio.

Sembra, peraltro, a questa Sezione opportuno suggerire che la questione venga regolata attraverso moduli convenzionali tra gli enti interessati, in modo da assicurare il più proficuo impatto economico-sociale nella resa del servizio.
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