Buongiorno Dott. Levita,
sono risultata idonea allo svolgimento del Tirocinio Formativo a seguito di una domanda presentata a settembre dell'anno scorso. Chiaramente non sono stata con le mani in mano in attesa dell'esito della mia domanda - considerato anche che temevo andasse persa- , ma ho iniziato a frequentare la scuola di specializzazione per le professioni legali. In tutto questo ero già iscritta all'Ordine degli avvocati. Ad oggi sono impegnata la mattina in Studio e 3/4 pomeriggi a settimana sono invece vincolata dagli impegni scolastici. L'ordine di riferimento è quello di Milano.
Il problema è il seguente: qualche giorno fa sono venuta a conoscenza di un accordo con tra Ordine ed uffici giudiziari (consultabile al seguente link
www.tribunale.milano.it/files/Convenzione%20Tirocini%20Formati... che prevede all'art. 3 una dubbia definizione oraria circa il monte ore da riservare alla frequentazione dell'Ufficio Giudiziario.
Questo vuol dire che se io non ho a disposiizione 20 ore a settimana, non posso accedere al Tirocinio Formativo?
Al comma 10 dell'art. 73 si legge "Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione."
Crede che il Tribunale sia vincolato al rispetto della previsione "20 ore" stabilite nell'accordo interno con il solo Ordine degli avvocati, o che invece possa derogare in virtù della garanzia "di un'adeguata formazione"?