La natura del contratto di brokeraggio assicurativo esclude il suo affidamento a trattativa privata

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marco panaro
00giovedì 24 giugno 2004 16:01
Tribunale Amministrativo Regionale Puglia Lecce sez.II 22/6/2004 n. 4306

La Sezione non ha motivo di discostarsi dalla ricostruzione della fattispecie operata dal Consiglio di Stato in decisioni che hanno individuato nel contratto di brokeraggio il carattere dell’onerosità: “il contratto col quale l'amministrazione affida il servizio di consulenza e collaborazione assicurativa, riconducibile nell'ambito del contratto di brokeraggio, deve considerarsi oneroso, attraverso un caricamento nel premio assicurativo della provvigione del broker; sicché esso è assoggettato ai criteri di aggiudicazione di cui al d.lg. 17 marzo 1995 n. 157” (C. Stato, sez. IV, 24.2.2000, n. 1019; VI 16.9.1998 n. 1267).

In particolare, la problematica deve trovare soluzione nella “verifica della rilevanza causale e giuridico - formale del c.d. “caricamento”. La mancata previsione di un corrispettivo contrattuale a carico dell'Amministrazione incaricante………sarebbe priva di capacità qualificante in termini di gratuità, perché se la provvigione è formalmente posta a carico dell'assicuratore e non dell'assicurato, il primo procede tuttavia al recupero del relativo importo attraverso una corrispondente maggiorazione del premio dovuto dall'assicurato (appunto il “caricamento”). Peraltro, intanto sarà rilevante questo fenomeno di traslazione di costi in quanto lo stesso effettivamente avvenga, nel senso che abbia una consistenza univoca sul piano economico. In proposito, esiste un buon grado di certezza empirica, considerando che la traslazione sull'utente dei costi di produzione di un certo servizio, scontando in ciò anche l'apporto di servizio reso da un terzo soggetto, rientra nel comportamento naturale delle imprese. Concepire un 'irrilevanza economica dei costi di provvigione rispetto al premio finale corrisposto dall'assicurato contrasta quindi con le stesse leggi dell'economia” (C. Stato, sez. IV, 24.2.2000, n. 1019).

Del resto, il recupero dei costi di provvigione tramite maggiorazione del premio non è certo impedito “dalla mancata incidenza, sul premio stesso, degli oneri commerciali determinati dall'ordinario intervento dell'agente assicurativo, che viene evitato dall'intervento del broker. Va innanzitutto osservato…che questa sorta di “compensazione” tra costi traslabili non è detto che operi in misura integrale, cioè tale da coprire integralmente il “caricamento” della provvigione (dovendosi tra l'altro ritenere una certa vischiosità verso il basso dei costi di impresa, in una situazione in cui la conclusione del contratto è orientata dalla mediazione del broker e l’assicurato non ha, in gran parte, data la tecnicità dell'oggetto del contratto, che appunto consiglia l'intervento del consulente, una posizione idonea a verificare puntualmente i costi determinanti il corrispettivo richiesto). In secondo luogo, poi, appare decisivo il rilievo che, stante la peculiarità nonché la dimensione materiale ed economica dei rischi assicurati, una pubblica amministrazione sia portata, in omaggio ad un criterio di diligenza nella contrattazione, a rivolgersi immediatamente alle imprese assicurative, considerandole come diretti contraenti potenziali in quanto (sole) legittimate a partecipare alle procedure di gara, senza ricorrere al circuito degli ausiliari commerciali delle imprese assicuratrici, e quindi ponendosi comunque nella posizione teorica di non vedersi gravata dei costi di agenzia” (C. Stato, sez. IV, 24.2.2000, n. 1019).

In definitiva, deve quindi concludersi per la natura onerosa del contratto di brokeraggio.

L’opzione per la natura onerosa del contratto intercorrente tra l’Amministrazione resistente e la controinteressata permette poi di concludere per l’illegittimità della deliberazione di aggiudicazione a trattativa privata. Deve, infatti, rilevarsi come l’unica ragione che l’Amministrazione comunale di Taranto poneva a base del ricorso alla trattativa privata ed alla decisione di affidare l’incarico di consulenza amministrativa alla controinteressata fosse costituita dal carattere gratuito (“la suddetta consulenza offerta non prevede alcun onere economico per l’amministrazione Comunale, poiché per questa attività, il compenso previsto per il broker, relativamente alla sua attività prestata interviene unicamente in caso di stipula di contratti assicurativi, ed a carico della Compagnia con la quale si raggiunge l’accordo contrattuale”) del rapporto contrattuale; natura gratuita che, al contrario, è stata positivamente esclusa dalla Sezione, sulla base delle considerazioni sopra evidenziate.

È poi solo il caso di rilevare come la conclusione in ordine all’illegittimità del ricorso alla trattativa privata possa essere affermata, sia sulla base della norma di riferimento generale prevista dall’art. 37 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827 (e del tradizionale orientamento giurisprudenziale che richiede una specifica motivazione in ordine alle circostanze che giustificano il ricorso alla trattativa privata e che esclude la legittimità del ricorso alla stessa quando la stessa esistenza della circostanza giustificativa dedotta dall’Amministrazione sia positivamente esclusa: C. Stato, sez. V, 25.1.2002, n. 408; T.A.R. Piemonte, sez. II, 8.2.2001, n. 280), sia della norma specifica dell’art. 7 del d.lgs. 17.3.1995 n. 157 (per l’applicabilità delle norme del d.lgs. 157/1995 anche ai cd. appalti sottosoglia: T.A.R. Lombardia Brescia, 18.3.2002, n. 494; T.A.R. Campania Napoli Sez. I 20.5.2003 n. 5868).
clatemp
00venerdì 25 giugno 2004 14:48
il problema però secondo me è un altro: parliamo di amministrazioni piccole o piccolissime che non hanno al loro interno una struttura con professionalità in un settore come questo da poter svolgere in totale autonomia una gara per l'aggiudicazione di alcune polizze assicurative.
A questo punto decide di avvalersi di un broker. In base a quale criterio si potrà fare una gara per l'individuazione del broker?
se non è un incarico fiduciario questo allora voglio capire quale lo è.
Io ho provato più volte a riflettere su come fare una gara per scegliere il broker ma a meno che non ci basi su parametri di dubbia significatività come il numero delle amministrazioni comunali o enti pubblici in genere gestiti...[SM=g27833]
marco panaro
00venerdì 25 giugno 2004 15:01
sì, ci vuole molta fantasia...

- aggio % sul valore delle polizze
- numero / frequenza di accessi presso l'Ente per la trattazione delle pratiche
clatemp
00lunedì 28 giugno 2004 15:23
aggio percentuale
non va bene neanche l'aggio perchè se non fai gare direttamente con le imprese assicuratrici e quindi senza l'intervento di agenti (ma se non sei un comune grande non ti prendono in considerazione) allora devi cmq pagare l'aggio dell'agente che però verrà ripartito tra agente e broker rimanendo cmq lo stesso nel complesso in quanto previsto per legge!
lillo1
00lunedì 28 giugno 2004 16:57
[SM=g27819]
quindi, marco, non mi autorizzi a rinnovare fiduciariamente l'ìincarico al mio broker preferito, sulla base del fatto che:
a. è molto bravo
b. è molto simpatico
c. è molto carino

?????
marco panaro
00lunedì 28 giugno 2004 17:03
Re:

Scritto da: lillo1 28/06/2004 16.57
[SM=g27819]
quindi, marco, non mi autorizzi a rinnovare fiduciariamente l'ìincarico al mio broker preferito, sulla base del fatto che:
a. è molto bravo
b. è molto simpatico
c. è molto carino

?????



solo sulla base di c) [SM=g27827]
lillo1
00lunedì 28 giugno 2004 18:09
ok, applichiamo il famoso "decreto sarina" di cui si parlava un tempo in chat...[SM=g27823]
ferrari.m
00giovedì 26 aprile 2007 18:43
A fine anno mi scade il contratto con il broker (contratto già rinnovato una volta dal mio predecessore) e vorrei fare una gara.
Qualcuno ha sottomano un capitolato aggiornato per procedere in tal senso (io vorrei fare un affidamento mediante gara informale sulla base del mio regolamento per gli interventi in economia)?

p.s. qualcuno ha idea di quale sia l'aggio dei broker sui premi assicurativi in modo da rendermi conto di quale sia il valore del contratto?

marco panaro
00venerdì 27 aprile 2007 11:52
4 % del premio imponibile per il lotti Kasko e Libro Matricola ;
10% del premio imponibile per i restanti lotti.
ferrari.m
00venerdì 27 aprile 2007 13:17
Grazie Marco.
marco panaro
00venerdì 27 aprile 2007 13:42
Purtroppo il capitolato non ce l'ho.
ferrari.m
00sabato 1 dicembre 2007 17:19
Ho aggiudicato il servizio e ora dobbiamo stipulare il contratto.
Adesso si pone il problema della registrazione.
Il valore del contratto è stimato in circa 20.000 euro di provvigioni.
Cercando nel testo unico dell'imposta di registro ho trovato questo:
====================
D.P.R. 26-04-1986, n. 131 , Articolo 7
Tabella - Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione
Articolo 7
[1] Contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia soggetti all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nonché ricevute parziali di pagamento, quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate e ogni altro atto inerente all'acquisizione, gestione ed esecuzione dei predetti contratti posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con altri assicuratori, con agenti, intermediari ed altri collaboratori, anche autonomi, e con gli assicurati; atti relativi alla istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati, alla sottoscrizione e al rimborso delle quote, anche in sede di liquidazione, e all'emissione ed estinzione dei relativi certificati, compresi le quote ed i certificati di analoghi fondi esteri autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato.
================
Ritenete che sia applicabile?
lillo1
00sabato 1 dicembre 2007 19:59
se il broker può essere considerato un "intermediario" direi di si. ma non conosco la definizione giuridica di questo termine.

in tutti gli altri elencati dalla norma non ci rientra (non è un agente; non è un collaboratore, non è un altro assicuratore)
marco panaro
00sabato 1 dicembre 2007 23:16

contratti posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con...



Il broker temo non sia un assicuratore.

Ma il vostro regolamento dei contratti che dice, in tema di registrazione?
ferrari.m
00sabato 1 dicembre 2007 23:28
Non dice nulla, ma il problema non è il regolamento dei contratti è l'inquadramento nel Testo unico dell'imposta di registro.
Il contratto verrà fatto per scrittura privata non autenticata.
Se i corrispettivi (che non paghiamo) sono assoggettati ad IVA la registrazione è "in caso d'uso".
Se i corrispettivi non sono assoggettati ad IVA, c'é la registrazione in quanto si supererebbe il minimo d'imposta (€ 168).
Visto che noi non paghiamo nulla .... boh.
marco panaro
00domenica 2 dicembre 2007 16:41
In effetti avevo dato per scontato che i corrispettivi fossero soggetti all'IVA.
ferrari.m
00domenica 2 dicembre 2007 19:24
Il fatto è che in materia di assicurazioni c'è un'imposta "ad hoc" che sostituisce sia il bollo che il registro.
Devo chiedere al broker se questa imposta viene applicata anche alle provvigioni che percepisce il broker dall'assicurazione.
Se ci fosse quest'imposta direi che sarebbe plausibile il discorso della non registrazione, se non c'è imposta, nel senso che le provvigioni vengono versate "nette" allora ci dovrebbe essere l'imposta di registro...
mah lunedì vedo il broker...
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